La nuova normativa sull'annosa questione della registrazione delle testate online rischia di trasformarsi in un mezzo passo indietro. Ecco perché
Un piccolo passo avanti - anche se con qualche tentennamento che rischia di trasformarlo in mezzo passo indietro - sta per essere compiuto nella direzione di chiarire, finalmente, la disciplina applicabile alle testate periodiche online a proposito dell'annosa questione della registrazione.
Con un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto legge sui contributi all'editoria, infatti, il Senatore Vincenzo Vita (PD) ed altri suoi colleghi propongono di escludere da ogni obbligo di registrazione "Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero online, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro".
Niente obbligo di registrazione della testata presso il registro della stampa tenuto in Tribunale e niente obbligo di registrazione dell'editore presso il registro unico degli operatori di comunicazione [ROC] tenuto dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni.
Se la norma - come appare pressoché certo - entrerà in vigore nella sua attuale formulazione, dunque, nessun blogger [n.d.r. salvo che non ricavi dalla sua attività più di 100 mila euro l'anno] rischierà più di essere condannato per stampa clandestina come accaduto - sebbene la Cassazione lo abbia poi di recente assolto - al giornalista e storico siciliano Carlo Ruta.
E' una bella notizia da salutare con favore.
C'è, però un ma.
Nonostante le evidenti buone intenzioni, infatti, la norma rischia di apparire un ridimensionamento della deroga all'obbligo di registrazione delle testate telematiche già previsto dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 70 del 2003.
Tale disposizione, infatti, prevede che "La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62".
Nessun obbligo di registrazione della testata presso il registro della Stampa, dunque, è già allo stato previsto - quale che siano i ricavi ottenuti - per tutte le testate telematiche.
Qualcuno, dunque, domani potrebbe sostenere - e non avrebbe tutti i torti - che, a seguito dell'entrata in vigore della nuova norma, le testate telematiche che percepiscono ricavi superiori ai 100 mila euro all'anno sono tenute ad iscriversi presso il registro nazionale della stampa oltre che presso il Registro unico degli operatori della comunicazione.
Se finisse così, la norma costituirebbe un mezzo passo indietro.
La Giurisprudenza, infatti, sembra ormai approdata alla conclusione - assolutamente condivisibile - di ritenere che l'anacronistico obbligo di registrazione previsto per giornali e periodici di carta, così come molte altre regole dettate dalla vecchia legge sulla stampa non sono applicabili a blog e informazione online.
Forse, considerate le buone intenzioni che hanno armato la penna dei Senatori, varrebbe la pena di fare ancora uno sforzo e di chiarire che la norma intende rafforzare - estendendola, almeno in relazione ai più piccoli, anche all'obbligo di registrazione degli editori presso il ROC - la deroga già prevista nel Decreto Legislativo 70/2003 e non ridimensionarla.
Sarebbe un peccato se una bella iniziativa, producesse l'effetto opposto a quello voluto anche semplicemente creando più confusione di quanta già non ve ne sia.
Testate online e registrazione: chiarimenti in arrivo (forse)
Un piccolo passo avanti - anche se con qualche tentennamento che rischia di trasformarlo in mezzo passo indietro - sta per essere compiuto nella direzione di chiarire, finalmente, la disciplina applicabile alle testate periodiche online a proposito dell'annosa questione della registrazione.
\n\nCon un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto legge sui contributi all'editoria, infatti, il Senatore Vincenzo Vita (PD) ed altri suoi colleghi propongono di escludere da ogni obbligo di registrazione \"Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero online, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro\".
\n\nNiente obbligo di registrazione della testata presso il registro della stampa tenuto in Tribunale e niente obbligo di registrazione dell'editore presso il registro unico degli operatori di comunicazione [ROC] tenuto dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni.
\n\nSe la norma - come appare pressoché certo - entrerà in vigore nella sua attuale formulazione, dunque, nessun blogger [n.d.r. salvo che non ricavi dalla sua attività più di 100 mila euro l'anno] rischierà più di essere condannato per stampa clandestina come accaduto - sebbene la Cassazione lo abbia poi di recente assolto - al giornalista e storico siciliano Carlo Ruta.
\n\nE' una bella notizia da salutare con favore.
\n\nC'è, però un ma.
\n\nNonostante le evidenti buone intenzioni, infatti, la norma rischia di apparire un ridimensionamento della deroga all'obbligo di registrazione delle testate telematiche già previsto dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 70 del 2003.
\n\nTale disposizione, infatti, prevede che \"La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62\".
\n\nNessun obbligo di registrazione della testata presso il registro della Stampa, dunque, è già allo stato previsto - quale che siano i ricavi ottenuti - per tutte le testate telematiche.\n\nQualcuno, dunque, domani potrebbe sostenere - e non avrebbe tutti i torti - che, a seguito dell'entrata in vigore della nuova norma, le testate telematiche che percepiscono ricavi superiori ai 100 mila euro all'anno sono tenute ad iscriversi presso il registro nazionale della stampa oltre che presso il Registro unico degli operatori della comunicazione.
\n\nSe finisse così, la norma costituirebbe un mezzo passo indietro.
\n\nLa Giurisprudenza, infatti, sembra ormai approdata alla conclusione - assolutamente condivisibile - di ritenere che l'anacronistico obbligo di registrazione previsto per giornali e periodici di carta, così come molte altre regole dettate dalla vecchia legge sulla stampa non sono applicabili a blog e informazione online.
\n\nForse, considerate le buone intenzioni che hanno armato la penna dei Senatori, varrebbe la pena di fare ancora uno sforzo e di chiarire che la norma intende rafforzare - estendendola, almeno in relazione ai più piccoli, anche all'obbligo di registrazione degli editori presso il ROC - la deroga già prevista nel Decreto Legislativo 70/2003 e non ridimensionarla.
\n\nSarebbe un peccato se una bella iniziativa, producesse l'effetto opposto a quello voluto anche semplicemente creando più confusione di quanta già non ve ne sia.